Garanzie con autocertificazione, sospensione mutui e infortunio Covid-19: le novità del decreto Liquidità

Garanzie con autocertificazione, sospensione mutui e infortunio Covid-19: le novità del decreto Liquidità



Autocertificazione per le garanzie SACE e del Fondo PMI. Aumento da 25.000 a 30.000 dell’importo dei micro prestiti garantiti al 100%, allungamento della loro durata da 6 a 10 anni e allargamento della platea dei soggetti interessati, con l’ammissione anche di società tra professionisti, associazioni professionali, agenti di assicurazione e broker. Estensione della garanzia SACE anche alle cessioni di crediti commerciali pro solvendo a società di factoring. Rivalutazione gratuita per le imprese del settore turistico termale. Sospensione immediata delle rate del mutuo per il Fondo Gasparrini. Esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 del dipendente qualora si rispettino i protocolli di sicurezza. Sono queste alcune delle principali modifiche al decreto Liquidità introdotte nel corso dell’esame da parte della Camera.

Conferme, precisazioni e numerose novità per il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), approvato dalla Camera.
Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 7 giugno, passa all'esame del Senato.

Autocertificazione
Tra le principali novità inserite nel corso del passaggio parlamentare, la semplificazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti garantiti sia da SACE che dal Fondo PMI: in sostituzione dell'atto di notorietà, le imprese per richiedere i finanziamenti garantiti devono presentare un’autocertificazione su dati aziendali, lealtà fiscale e rispetto delle norme antimafia. Le banche, ricevuta l’autocertificazione, dovranno effettuare solo gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, mentre non sono tenute a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Viene inoltre reso obbligatorio accreditare il finanziamento ottenuto esclusivamente su un conto corrente dedicato.

Garanzia SACE
Ulteriori modifiche approvate nel passaggio parlamentare interessano Garanzia Italia, la garanzia SACE sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese di qualsiasi dimensione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
In particolare, con le correzioni apportate:
- il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
- è stato precisato che le garanzie devono essere riservate alle imprese che decidono di investire e continuare a investire in Italia;
- è stato disposto che l’accesso alla garanzia è precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
- è stata introdotta la previsione per cui le imprese che ottengono le garanzie finanziamenti devono impegnarsi a non delocalizzare fuori dall'Italia;
- è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito: oltre ad essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, il prestito potrà essere utilizzato per canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
- si estende la garanzia anche alle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.

Fondo di garanzia PMI
Altre modifiche approvate dalla Camera riguardano il Fondo di garanzia PMI.
Tra le più rilevanti, spiccano le novità relative ai mini prestiti garantiti dal Fondo al 100%.
Una prima innovazione ha riguardato l’importo massimo dei finanziamenti, aumentato dai 25.000 a 30.000 euro, che, comunque non può essere superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile), ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione.
È stato inoltre allungata da 6 anni ai 10 anni la loro durata ed allargato la platea dei soggetti interessati, ammettendo anche le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, i broker.
Modifiche hanno interessato anche il tasso di interesse: si è specificato che esso non può essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.
Per i finanziamenti diversi dai micro prestiti, nel passaggio alla Camera è stato previsto che:
- la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
- nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.
Introdotta anche una previsione secondo la quale, per i prestiti concessi per la rinegoziazione, il plafond di credito aggiuntivo che deve essere erogato deve essere almeno il 25% del debito residuo in essere.

Sottoscrizione contratti bancari
Fino 31 luglio 2020 specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari, conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) si intendono validamente conclusi anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo.

Codice della crisi di impresa
Confermato il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore di tutte le previsioni non ancora vigenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019.

Perdita di capitale
Sospesi, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali di ricostituire il capitale sociale in caso di perdita. Per lo stesso periodo, si prevede anche che non operino le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Con una modifica apportata nel corso dell’iter di conversione si consente, per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, l’utilizzo del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale
Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, viene introdotta la possibilità per le imprese e gli enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva e il riconoscimento immediato del maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamento.

Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente in riferimento all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, viene data la possibilità alle società cooperative nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate di convocare l’assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020.

Finanziamenti alle società
I finanziamenti erogati dai soci alle società dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non sono assoggettati alla regola della postergazione. Per detti finanziamenti, quindi, i soci possono ottenere il rimborso senza dover rispettare l’obbligo di soddisfare preventivamente tutti gli altri creditori della società.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Con una modifica apportata nel corso dell’iter parlamentare, sono stati prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.
Introdotta anche la possibilità per l’impresa, per i procedimenti pendenti a tale data nei quali non si sia ancora tenuta l’udienza per l’omologa, di chiedere la concessione di un termine fino a 90 giorni per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o un diverso accordo di ristrutturazione, anche in pendenza di eventuali istanze di fallimento.

Concordato in bianco
Con una nuova disposizioni introdotta nel passaggio parlamentare, si consente all’imprenditore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto l’accesso al concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento (che dovrà essere pubblicato nel registro delle imprese e la documentazione relativa alla pubblicazione dovrà essere depositata in tribunale).

Improcedibilità delle istanze di fallimento
Improcedibili le domande finalizzate all’apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Scadenza dei titoli di credito
Con una modifica apportata dalla Camera, viene allungata dal 30 aprile al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. È altresì sospeso ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La sospensione opera sia a favore dei debitori, sia degli altri obbligati anche in via di regresso o di garanzia, fatta salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. I protesti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, mentre se già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Fondo Gasparrini
Altre novità introdotte nel corso dell’esame alla Camera hanno investito il Fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In particolare, è stata chiarita l'estensione del Fondo agli artigiani e alle imprese individuali.
Sono state ammesse nel novero dei soggetti beneficiari le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari.
Previsto inoltre un nuovo iter per la sospensione delle rate del mutuo: fino al 31 dicembre 2020, la banca avvierà la sospensione della rata immediatamente a seguito della presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente, senza attendere la risposta della Consap (soggetto gestore del Fondo).
Confermata la possibilità di accesso al Fondo, fino al 9 gennaio 2021, anche per i cosiddetti mutui giovani, con un piano di ammortamento di meno di un anno.

Credito di imposta fiere
Nel passaggio parlamentare è stato istituito, per l’anno 2020, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state disdette a causa del lockdown.

Rivalutazione beni d’impresa
Con una nuova disposizione inserita durante l’esame alla Camera, si proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, anziché a quello in corso al 31 dicembre 2018.
IVA
Prevista la detraibilità IVA per l'acquisto di beni ceduti in erogazione liberale a seguito degli interventi di emergenza COVID.
Neutralizzati inoltre gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Golden power
Il passaggio parlamentare ha portato novità anche per la disciplina speciale del golden power.
Con una prima modifica, sono stati estesi al settore sanitario e alla produzione, importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale gli obblighi di notifica relativi alla partecipazione di imprese di rilevanza strategica.
Estese, fino al 31 dicembre 2020, ai settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica.

Acconti IRPEF, IRES e IRAP
Confermata la non applicazione né di sanzioni né di interessi nel caso di versamenti degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo di imposta 2020, calcolati il metodo previsionale, almeno pari all’80% dell’imposta che risulterà effettivamente dovuta per il 2020 sulla base delle dichiarazioni IRPEF, IRES e IRAP.

Agevolazioni prima casa
Sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, gli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” (imposta di registro agevolata al 2% o 4%) e del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Imposta di bollo fattura elettronica
Semplificata la disciplina per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche, prevedendo che:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 luglio 2020;
- se l’importo complessivo dovuto per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 ottobre 2020.

Disposizioni in materia di lavoro
In materia di lavoro, è stata confermata l'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
Con una nuova disposizione inserita con il passaggio alla Camera si esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 del dipendente qualora si rispettino i protocolli di sicurezza.

Ulteriori disposizioni
Con una nuova disposizione inserita alla Camera, è stata stabilita la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato. Il pagamento dei canoni sospesi deve effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.
Novità anche per la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, con l’inclusione nella tassazione per trasparenza anche degli utili di fonte estera.
Prorogata al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.

Nel corso dell’esame alla Camera è stata introdotta una disposizione con cui si sospende fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia).

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