DECRETO RILANCIO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Decreto Rilancio: il contributo a fondo perduto
Beneficiari, condizioni, modalità di calcolo, procedure da seguire per l’erogazione e modalità di accreditamento
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 128, c.d. decreto rilancio, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19", prevede al titolo ii, artt. 24-65, misure a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Molto attesa era, in particolare, la norma di cui all’art. 25, la quale prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto in favore di autonomi e imprese in crisi di economica e di liquidità.
La finalità perseguita dalla disposizione è dunque quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "covid-l9", demandando all'agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Beneficiari del contributo
Potranno essere i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, di cui al tuir (dpr 917/1986). tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma (salvo, come vedremo, quanto disposto dal comma 2), sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
Tra i soggetti possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il comma 2 dell’art. 25 del decreto legge contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del tuir;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del tuir;
i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Condizioni per accedere al contributo a fondo perduto
I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.
In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi (ex art. 54, comma 1, del tuir) o di ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a. e b., del tuir), relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a cinque milioni di euro.
In secondo luogo, ai sensi del comma 4, il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza covid-19 non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Modalità di calcolo del contributo spettante
I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.
Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci percento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'irap.
Procedure da seguire per l’erogazione del contributo
I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per erogazione del contributo da parte dell'agenzia delle entrate.
Si demanda a un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Ai fini dei controlli circa la veridicità delle predette autocertificazioni è previsto che - con protocollo tra ministero dell'economia e delle finanze, ministero dell'interno e agenzia delle entrate - sono definite le modalità attuative per la realizzazione di procedure semplificate utili al predetto riscontro. viene inoltre previsto che colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter del codice penale. inoltre viene previsto un protocollo tra l'agenzia delle entrate e il corpo della guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevute con procedure informatizzate.
Modalità di accreditamento del contributo a fondo perduto
Il comma 11 prevede che l'agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza presentata, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. i fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'agenzia delle entrate n. 1778 "fondi di bilancio".
Controllo degli abusi, recupero del contributo indebitamente percepito e sanzioni
Sono infine previste norme specifiche (commi 12 e 13 dell’art. 25) che disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti e i profili di responsabilità connessi all'invio dell'istanza inviata all'agenzia delle entrate.
In linea generale, l'effettuazione delle attività di controllo e di accertamento è attribuita all’agenzia delle entrate. tali attività sono realizzabili con modalità automatizzate ad apposite articolazioni dell'agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per le controversie relative all'atto di recupero sì rendono applicabili le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria.
Da ultimo, il comma 13 richiama l'articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.
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