Decreto Rilancio: richiesta indennità Covid-19 stagionali, intermittenti e occasionali
Decreto Rilancio: richiesta indennità Covid-19 stagionali, intermittenti e occasionali
Nella circolare n. 67 del 2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 67 del 29 maggio 2020, con cui detta le istruzioni per la richiesta del bonus Covid-19 da parte dei lavoratori danneggiati dal Coronavirus e non coperti da altri interventi.
Lavoratori stagionali
I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale hanno diritto alla corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.
Lavoratori intermittenti
Sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Lavoratori autonomi occasionali
I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sono titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, hanno diritto all’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.
Incaricati alle vendite a domicilio
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio possono accedere alla indennità in commento i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Presentazione della domanda di indennità
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità introdotte dal decreto Rilancio Italia, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Ai fini della fruizione delle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.
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