CIRCOLARE ABI : ALCUNI PUNTI IN EVIDENZA

CIRCOLARE ABI : ALCUNI PUNTI IN EVIDENZA


Vi indichiamo di seguito alcuni passaggi della circolare dell'ABI diffusa al sistema bancario in merito alla "immediata" applicazione del Decreto Liquidità.
Riteniamo che dopo Pasqua, le filiali bancarie possano essere pronte a ricevere le istanze che le imprese potranno anche trasmettere per via telematica.

Punti di attenzione che comportano per alcune imprese la esclusione dai benefici:

Soggetti beneficiari 
Inoltre, l’impresa beneficiaria:
-  alla data del 31 dicembre 2019, non  deve essere classificata nella categoria delle
imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
-  alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario
esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea; 

 Finanziamenti ammissibili 
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di
durata  non  superiore  a  6  anni,  con  la  possibilità  per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore
tra i seguenti importi: 
-  25%  del  fatturato  2019,  come  risultante  dal  bilancio  approvato  ovvero  dalla
dichiarazione fiscale; 
-  il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal
bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. 
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,
investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in  stabilimenti  produttivi  e  attività
imprenditoriali  che  siano  localizzati  in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento
coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca
per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato
e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato 
La disposizione in commento stabilisce che: “....., ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine
dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge”.

Fondo centrale di garanzia PMI
•  la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data
della  richiesta  di  garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del  soggetto  finanziatore
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai
sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione
non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. 

•  La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre
2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato
accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano
attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in
vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne
determinerebbe  la  classificazione  come  esposizioni  deteriorate,  non  presentino
importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi
dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. 

•  Restano,  in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che  presentano  esposizioni  classificate 
come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. 

•  Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del 
Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i 
nuovi  finanziamenti  in  favore  di  PMI  e  di  persone  fisiche  esercenti  attività  di 
impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 
COVID-19  come  da  dichiarazione  autocertificata,  purché  tali  finanziamenti 
prevedano:  
-  l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una 
durata fino a 72 mesi; 
-  un  importo  non  superiore  al  25  percento  dell’ammontare  dei  ricavi  del 
soggetto  beneficiario,  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato  o 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia 
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra 
idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore 
a 25.000,00 euro) 

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte
del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore
del Fondo medesimo.

•  In  favore  delle  imprese  con  ricavi  non  superiore  a  3.200.000  euro,  danneggiate
dall’emergenza  COVID-19  come  risultante  da  autodichiarazione,  il  Fondo  può
concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a a copertura del
residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio
di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo
non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. 

•  La  garanzia  del  Fondo  può  essere  richiesta  anche  su  operazioni  finanziarie  già
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In
tali  casi,  il  soggetto  finanziatore  deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso  di  interesse  applicata,  sul
finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
concessione della garanzia.

Qualora  il  rilascio  della  documentazione  antimafia  non  sia  immediatamente 
conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso 
all’impresa  sotto  condizione  risolutiva. 

CLICCANDO QUI potete scaricare la circolare ABI.
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Restiamo in attesa nei prossimi giorni, interfacciandoci con le varie banche, della conferma di piena operatività per poter inviare le richieste e le modalità che ciascuna deciderà di approntare per la clientela.
Vi terremo aggiornati e restiamo a disposizione per assistenza e domande.

La nostra Area Credito può, per chi ne avesse bisogno, attivarsi per affiancarvi nelle procedure fino al buon fine dell'ottenimento del finanziamento.

Cordialità.






080-8807133


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