CIRCOLARE ABI : ALCUNI PUNTI IN EVIDENZA
CIRCOLARE ABI : ALCUNI PUNTI IN EVIDENZA
Vi indichiamo di seguito alcuni passaggi della circolare dell'ABI diffusa al sistema bancario in merito alla "immediata" applicazione del Decreto Liquidità.
Riteniamo che dopo Pasqua, le filiali bancarie possano essere pronte a ricevere le istanze che le imprese potranno anche trasmettere per via telematica.
Punti di attenzione che comportano per alcune imprese la esclusione dai benefici:
Soggetti beneficiari
Inoltre, l’impresa beneficiaria:
- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle
imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario
esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di
durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore
tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal
bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento
coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca
per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato
e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La disposizione in commento stabilisce che: “....., ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine
dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge”.
Fondo centrale di garanzia PMI
• la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data
della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai
sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione
non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
• La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre
2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato
accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano
attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in
vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne
determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino
importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi
dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.
• Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate
come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
• Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del
Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i
nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti
prevedano:
- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una
durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del
soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra
idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore
a 25.000,00 euro)
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte
del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore
del Fondo medesimo.
• In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate
dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può
concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a a copertura del
residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio
di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo
non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
• La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In
tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia.
Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso
all’impresa sotto condizione risolutiva.
CLICCANDO QUI potete scaricare la circolare ABI.
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Restiamo in attesa nei prossimi giorni, interfacciandoci con le varie banche, della conferma di piena operatività per poter inviare le richieste e le modalità che ciascuna deciderà di approntare per la clientela.
Vi terremo aggiornati e restiamo a disposizione per assistenza e domande.
La nostra Area Credito può, per chi ne avesse bisogno, attivarsi per affiancarvi nelle procedure fino al buon fine dell'ottenimento del finanziamento.
Cordialità.
080-8807133
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