Il caso: Prestiti fino a 25.000 euro, finanziamenti annunciati ma non ancora percepiti

Il caso: PROCEDURA MENO SEMPLICE DEL PREVISTO
Prestiti fino a 25.000 euro, finanziamenti annunciati ma non ancora percepiti

Fino a 25.000 euro, i nuovi prestiti sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI. Per ottenere il finanziamento, l’impresa presenta in banca un’autocertificazione sui danni subiti per l’emergenza Covid-19; il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione del Fondo sul soggetto beneficiario, e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti. Tutto a posto, quindi? In realtà, purtroppo, l’operazione si sta rivelando molto meno semplice di quanto previsto. Molti istituti di credito richiedono appesantimenti istruttori, documentazioni aggiuntive, bilancini ad hoc e valutazioni di merito creditizio. Con l’effetto di dilatare i tempi di concessione dei prestiti.
Un collo di bottiglia che rappresenta uno schiaffo all'emergenza in atto e alle difficoltà della microimpresa e dei liberi professionisti in particolare. 
Le banche che decantano sempre il progresso tecnologico, il fintech o che si avventurano con paroloni come blockchain, devono poi dimostrarlo fattivamente quando la velocità diventa il parametro VERO di confronto e misurazione della qualità del servizio.



La richiesta della garanzia al 100% sui “piccoli” finanziamenti fino a 25.000 euro (art. 13, comma 1, lettera m, D.L. n. 23/2020) è forse il tema principale e quello più gettonato tra i quesiti del momento.
C’era una volta l’Araba Fenice, tutti ne parlavano, ma nessuno l’aveva mai vista. nella sua versione aggiornata di cui oggi tutti parlano, essa si chiamerebbe “decreto Liquidità”, ovvero quella “potenza di fuoco” annunciata di cui però nessuno conosce con certezza gli esiti concreti, in quanto il denaro in conto corrente non è ancora stato effettivamente accreditato.
Cosa prevede il decreto Liquidità
Fino a 25.000 euro, i nuovi prestiti (possibili fino a un importo pari al 25% dei ricavi dell’impresa risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati) sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI.

L’impresa deve presentare alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
A quel punto, non deve essere effettuato alcun tipo di valutazione da parte del Fondo sul soggetto beneficiario della garanzia, mentre la banca si dovrebbe limitare alla valutazione del merito creditizio.
Tali finanziamenti prevedono l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi e hanno una durata fino a massimo 6 anni, mentre il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo.

Tutto a posto, quindi? In realtà, purtroppo, l’operazione si sta rivelando molto meno semplice di quanto previsto e di quanto verosimilmente auspicato dallo stesso Governo.
Sono molti, infatti, gli istituti di credito che richiedono appesantimenti istruttori, che chiedono documentazioni aggiuntive, bilancini ad hoc e valutazioni di merito creditizio che sembrerebbero esorbitare troppo rispetto alle previsioni della legislazione emergenziale e che spesso sembrano quasi orientate a dilatare solo i tempi della valutazione per la concessione del finanziamento.
Errori nella compilazione del modulo di richiesta
Peraltro, un’eventuale tagliola per impedire la fruizione delle agevolazioni finanziarie o per la loro revoca potrebbe dipendere anche da erronee compilazioni del modello Allegato 4-bis (Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro).
Fortunatamente, alcuni istituti di credito stanno chiedendo di correggere il punto 2 della Scheda, ove alcuni compilatori non hanno correttamente indicato il fatturato in migliaia di euro, con ciò rischiando la bocciatura dell’istruttoria.
La questione delle erronee compilazioni del modulo è molto delicata, perché giusto quanto anche specificato nel punto 9 del modulo stesso, alla revoca dell’agevolazione fruita sarà conseguente l’obbligo di riversamento al Fondo di garanzia di un importo pari all’aiuto ottenuto, nonché del pagamento delle sanzioni previste.
Nel modulo, peraltro, nel punto 17 occorre indicare se si è già beneficiato, o meno, di aiuti “sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato - Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni”.
In tale punto vanno indicati eventuali aiuti, legati all’emergenza Coronavirus, già ricevuti e sono quindi esclusi da questo “monitoraggio” gli aiuti di Stato ordinari (ad esempio, il credito d’imposta per il Mezzogiorno).
Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali, le misure adottate dall’Italia con i decreti Covid-19 (D.L. n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020) si riferiscono a sospensioni temporanee dei pagamenti di imposte e contributi, oppure ad attribuzione di crediti di imposta (ad esempio, credito di imposta per le locazioni di immobili C/1, o quello per le spese di sanificazione degli ambienti e/o acquisto di DPI per i lavoratori).
Poiché, tuttavia, tali misure sono riconosciute alla generalità delle imprese che rientrano in determinati requisiti, non ricorrono quei requisiti di specificità che devono contraddistinguere un regime di aiuto per essere annoverati come aiuti di Stato da segnalare e, pertanto, anche queste misure non vanno indicate nel punto 17 del modulo.
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