Contributi a fondo perduto tra i decreti Ristori e Ristori bis: esempi di calcolo

Contributi a fondo perduto tra i decreti Ristori e Ristori bis: esempi di calcolo


Le attività economiche colpite dalla crisi emergenziale causata dal Coronavirus e dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio possono fruire dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori e Ristori bis. Si tratta di una riedizione degli indennizzi erogati con il decreto Rilancio, con alcune importanti novità in relazione ai soggetti beneficiari e alle modalità di calcolo. Ed è proprio sotto quest’ultimo profilo che emergono le differenze più sostanziali: i nuovi decreti hanno complicato le regole per stabilire l’effettivo ammontare del contributo che spetta alle imprese. Come calcolarlo?

I contributi a fondo perduto maggiorati previsti dai decreti Ristori (D.L. n. 137/2020) e Ristori bis (D.L. n. 149/2020) rappresentano una valida boccata d’ossigeno per moltissime categorie economiche colpite dalla crisi conseguente alle chiusure e limitazioni disposte a seguito del dilagare dell’epidemia da Coronavirus.

Si tratta dello stesso contributo già previsto in primavera/estate dal decreto Rilancio ma con importanti novità sia in relazione ai soggetti beneficiari che alle modalità di calcolo.

Infatti, se nella prima versione il contributo spettava a quasi tutti gli operatori economici (il più importante limite era quello del volume di ricavi non superiore a 5 milioni di euro) e le regole di calcolo erano pressoché identiche per tutti, nella nuova veste, il contributo assume connotati molto diversi.

Pur essendo confermato che la determinazione del dovuto e la conseguente erogazione avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate, si sono complicate le regole di calcolo, tanto da trovarsi in un vero e proprio rompicapo se ci si accinge a stimare l’eventuale importo spettante.

Proviamo, dunque, dopo aver delineato le regole generali, a fare quale esempio di calcolo.

Cosa prevedono i due decreti Ristori

Premesso che è molto probabile che i due decreti vengano accorpati in sede di conversione del primo di essi (il decreto Ristori - D.L. n. 137/2020), con questa disposizione è stato previsto che spetta un contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto.

Questo allegato, che è stato integrato dal decreto Ristori bis, sostanzialmente elenca le attività penalizzate dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, tra cui il settore della ristorazione, dell’intrattenimento e dello sport e attività fisica.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Quanto alle condizioni, sono confermate quelle previste dal decreto Rilancio: il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’unica novità, come accennato, è nell'eliminazione del limite di accesso al beneficio fissato, in precedenza, nel non superamento dei 5 milioni di ricavi o compensi nell’anno 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019: in questo caso non si applica il confronto tra aprile 2020/aprile 2019.

Le modalità di calcolo sono le stesse del decreto Rilancio, salvo qualche modifica.

La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del 20, 15 e 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro, superiori a 1 milione di euro (nella precedente versione il 10% si applicava fino a 5 milioni di euro).

Si garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La vera novità sta nel fatto che l’importo spettante è pari ad una quota (variabile dal 50% al 400% a secondo del codice attività) di quanto già avuto nei mesi scorsi o di quanto spettante (previa domanda per chi non ne ha beneficiato).

Con il decreto Ristori bis, poi, è stata estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto.

E’ stato, a tale proposito, redatto un nuovo elenco di attività (allegato 2 al decreto).

Si deve, però, trattare di soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, classificate come “zona rossa” (invece, per le attività dell’allegato 1 di cui sopra, è indifferente la collocazione in zona rossa, arancione o gialla).

Oltre alle new entry, il nuovo decreto provvede ad aumentare le quote di spettanza anche per alcune attività inserite nel primo decreto Ristori.

In particolare, è previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie, 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate rosse ed arancioni, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata (pertanto, si avrà 150% + 50%).

Come già detto, infine, l’elenco contenuto nel primo decreto Ristori (sostituito con l’allegato 1 del nuovo D.L.) viene ampliato facendovi rientrare le attività di bus turistici, i tour operator, le agenzie di viaggio, le pizzerie da asporto, i corsi di danza e i pirotecnici.

Esempi di calcolo

Esempio n. 1

- Attività ATECO: 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina (persona fisica)

- Inizio attività: 01/01/2017

- Ricavi 2019: 350.000 euro

- Ricavi aprile 2019: 27.000 euro

- Ricavi aprile 2020: 3.000 euro

- Zona sede attività: Gialla

In questo caso, l’attività è compresa nell’Allegato 1 con una maggiorazione del 150%; pertanto, si avrà:

- verifica su ricavi aprile 2019: 27.000 * 2/3 = 18.000 > 3.000

- scostamento ricavi aprile 2020/aprile 2019: 27.000 – 3.000 = 24.000

- contributo ex Decreto Rilancio: 24.000 * 20% = 4.800 euro

- contributo ex Decreto Ristori: 4.800 * 150% = 7.200 euro

Se l’attività fosse svolta in una zona rossa, avrebbe diritto ad un’ulteriore 50%, per cui si avrebbe:

- contributo ex Decreto Ristori: 4.800 * 150% = 7.200 * 50% = 10.800 euro

Esempio n. 2

- Attività ATECO: 931300 - Gestione di palestre (persona fisica)

- Inizio attività: 01/05/2019

- Ricavi 2019: 60.000 euro

- Ricavi aprile 2019: 0 euro

- Ricavi aprile 2020: 3.000 euro

- Zona sede attività: Arancione

In questo caso, l’attività è compresa nell’Allegato 1 con una maggiorazione del 200%; pertanto, si avrà:

- verifica su ricavi aprile 2019: non applicabile

- scostamento ricavi aprile 2020/aprile 2019: non applicabile

- contributo ex Decreto Rilancio: 1.000 euro (in questo caso spetta il contributo minimo fisso non essendoci alcun scostamento aprile 2020 su aprile 2019)

- contributo ex Decreto Ristori: 1.000 * 200% = 2.000 euro

Se si fosse trattato di una persona giuridica il contributo base sarebbe stato pari a 2.000 e quello spettante pari a 4.000 euro.

Esempio n. 3

- Attività ATECO: 475910 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa (persona fisica)

- Inizio attività: 01/01/2018

- Ricavi 2019: 500.000 euro

- Ricavi aprile 2019: 90.000 euro

- Ricavi aprile 2020: 20.000 euro

- Zona sede attività: Rossa

In questo caso, l’attività è compresa nell’Allegato 2 e ha sede in zona rossa, quindi, può beneficiare del contributo con una maggiorazione del 200%; pertanto, si avrà:

- verifica su ricavi aprile 2019: 90.000 * 2/3 = 60.000 > 20.000

- scostamento ricavi aprile 2020/aprile 2019: 90.000 – 20.000 = 70.000

- contributo ex Decreto Rilancio: 70.000 * 20% = 10.500 euro

- contributo ex Decreto Ristori: 10.500 * 200% = 21.000 euro

Se l’attività fosse svolta in zona Arancione o Gialla, al contribuente non spetterebbe alcun contributo.

Fonte IPSOA

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