Decreto Cura Italia e sospensione pagamenti: nuovi chiarimenti sulle attività interessate

Decreto Cura Italia e sospensione pagamenti: nuovi chiarimenti sulle attività interessate

Per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti disposta dal decreto Cura Italia, i codici ATECO riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/ del 21 marzo 2020, pubblicata a seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria.

Con la risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
L'art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020 ha quindi esteso la sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell'arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell'educazione e dell’assistenza, stabilendo la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il documento di prassi richiama la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, con cui l'Agenzia ha pubblicato la lista dei codici attività interessati dalle sospensioni dei versamenti previsti dall’art. 61 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.
Con la risoluzione n. 14/E l'Agenzia precisa che i codici ATECO richiamati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E/2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, e all’art. 61, comma 2, lettere da a) a q), D.L. n. 18/2020.
Quindi questo elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le disposizioni.
Ad esempio, rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni anche i codici ATECO:
- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

A questo link puoi fare download delle circolari richiamate nell'articolo, della Agenzia delle Entrate: CLICCA QUI


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