Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti quater) in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le modifiche al Superbonus

Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti quater) in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le modifiche al Superbonus

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176/2022 che tra le altre cose modifica le regole del superbonus 110% e prevede una nuova possibilità per la cessione del credito

Indice degli argomenti
Decreto Aiuti quater in Gazzetta: cosa prevede
Decreto Aiuti quater: la struttura
Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per i condomini
Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le unifamiliari
Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le Onlus di cio all'art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio
Decreto Aiuti quater: come cambia la cessione del credito

Decreto Aiuti quater in Gazzetta: cosa prevede

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" che tra le altre cose contiene nuove disposizioni per:

l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;

la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas;

la proroga del taglio delle accise;

la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;

un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;

un intervento a sostegno del terzo settore;

l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze;

la rimodulazione anticipata per il superbonus;

la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d'imposta maturati dagli interventi di superbonus.

Decreto Aiuti quater: la struttura

Il nuovo Decreto n. 176/2022 si compone dei seguenti 16 articoli suddivisi in 3 Capi più tre allegati:

Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

Art. 2 - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Art. 3 - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Art. 4 - Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

Art. 5 - Proroghe di termini nel settore del gas naturale

Art. 6 - Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale

Art. 7 - Disposizione in materia di autotrasporto

Capo II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure

Art. 8 - Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico

Art. 10 - Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

Art. 11 - Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

Capo III - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12 - Esenzioni in materia di imposte

Art. 13 - Disposizioni in materia di sport

Art. 14 - Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Entrata in vigore

Ecco l'elenco degli allegati:

Allegato 1 - Tabella 1-bis - art. 119, comma 8-bis.1 (calcolo del quoziente familiare)

Allegato II - Allegato IV-bis - articolo 44-bis, comma 1- Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l’Italia – art. 44 bis

Allegato 3 - Articolo 15, comma 5, lettera a)

Le misure contenute nel nuovo Decreto Aiuti quater, essendo un provvedimento d'urgenza, entrano immediatamente in vigore anche se si dovrà attendere la conversione in Legge del Parlamento per avere un quadro definitivo delle nuove disposizioni.

Considerato che la data per la conversione scadrà a gennaio inoltrato (17 gennaio 2023), è molto probabile che (come accaduto con il D.L. n. 157/2021) alla fine si decida di non convertire il D.L. n. 176/2022 rimettendone i contenuti all'interno della prossima Legge di Bilancio 2023.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per i condomini

Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine si scelto di anticipare la rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari e aprire per queste una nuova finestra temporale con alcuni vincoli.

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero:

dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all'art. 1117 del codice civile);

dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (con una eccezione di cui parleremo nel prosieguo);

viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Questa modifica non si applicherà:

ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata;

agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le unifamiliari

Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:

dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unità immobiliari);

per i quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022).

Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:

uno sull'immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale;

uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio. 

In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

dal contribuente;

dal coniuge del contribuente;

dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;

dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR;

dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:

Numero di parti

Contribuente 1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:  

un familiare si aggiunge 0,5

due familiari si aggiunge 1

tre o più familiari si aggiunge 2

Altra importante modifica riguarda il contenuto stesso dell'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ammettendo che il superbonus 90% potrà essere utilizzato solo dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell'immobile.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le Onlus di cio all'art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio ovvero dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; è previsto che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis (calcolo del limite di spesa), per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. Stiamo parlando, dunque, degli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio che siano in possesso dei seguenti requisiti:

svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Decreto Aiuti quater: come cambia la cessione del credito

Al fine di provare a riaprire la capienza fiscale dei cessionari, è previsto che le spese per interventi di superbonus, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo del Decreto Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 del 2009.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le relative modalità attuative di tale nuova disposizione.

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