110% e bonus edilizi “minori”: nuove FAQ chiariscono l’applicazione del decreto Prezzi

MINISTERO 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

110% e bonus edilizi “minori”: nuove FAQ chiariscono l’applicazione del decreto Prezzi


Dal 15 aprile 2022 entra in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi “minori”. Per sciogliere i dubbi degli operatori aperti con le nuove disposizioni, il 12 aprile 2022, il Mite ha pubblicato sul sito dell’ENEA una serie di FAQ. Importanti precisazioni riguardano l’ambito di applicazione del DM, cosa è compreso nei nuovi massimali, la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi.

Il 15 aprile 2022 entra in vigore il decreto Prezzi 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica (Mite), che fissa i nuovi massimali unitari agevolabili per l’asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi “minori”.

I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore.

I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto Rilancio e dei costi di mercato.

Per chiarire i dubbi aperti con le nuove disposizioni, il 12 aprile 2022, il Mite ha elaborato 6 FAQ, pubblicate sul sito dell’ENEA.

Tipologia interventi

Innanzitutto, si ricorda che i nuovi massimali indicati nell’Allegato A del DM 14 febbraio 2022 - che non sono comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi - si applicano alle seguenti tipologie di intervento:

- riqualificazione energetica;

- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;

- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;

- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;

- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;

- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;

- impianti a collettori solari;

- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;

- impianti con micro-cogeneratori;

- impianti con pompe di calore;

- impianti con sistemi ibridi;

- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;

- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;

- installazione di tecnologie di building automation.

N.B. Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica i prezzi massimi da applicare sono quelli fissati ai commi 5 e 6 dell’articolo 119, del D.L. 34/2020.

Ambito di applicazione

Entrando nel merito dei chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione ecologica (Mite) nelle FAQ pubblicate, una prima precisazione riguarda l’ambito di applicazione del decreto.

In particolare, viene specificato che l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% (sia nel caso di detrazione diretta che nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e degli altri bonus edilizi “minori” che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. In quest’ultimo caso, a norma della legge di Bilancio 2022, non è richiesta la congruità delle spese per:

- le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale;

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi ammessi a bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019.

Ecobonus

A queste regole generali si affiancano regole specifiche per l’ecobonus.

Il Ministero, in particolare, esplicita che è comunque necessario verificare il rispetto dei nuovi costi massimi specifici per tipologia di intervento per gli interventi di ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute, ovvero che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono a dette opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del decreto Mise del 6 agosto 2020 “requisiti tecnici”. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera).

Ai fini del bonus, rileva il valore minimo tra quello indicato nel DM 14 febbraio 2022 costi massimi e quello oggetto di fattura.

Composizione dei nuovi costi massimi

Altro importante chiarimento fornito riguarda la composizione dei nuovi costi massimi esposti nell’allegato A al DM 14 febbraio 2022.

Il Ministero, in particolare, precisa che i massimali sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Per esplicitare meglio il concetto, vengono forniti alcuni esempi.

Nel caso di isolamento di pareti disperdenti, i massimali comprendono la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, ecc. Per le superfici orizzontali o inclinate, il massimale include la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, ecc.

Per gli infissi è inclusa la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, mentre per le schermature solari, è compresa la schermatura, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico. Insomma, i prodotti legati all’intervento sono tutti nei massimali.

I costi massimi, invece, non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.

Con riguardo alle “opere relative alla installazione”, viene precisato che rientrano unicamente quelle relative alle opere provvisionali, tra le quali i ponteggi, e alle opere connesse ai costi della sicurezza.

Quanto alle spese professionali, il Ministero specifica che devono essere verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, mentre i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera devono essere calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2022.

In mancanza di una voce di costo nel prezziario, nelle FAQ viene chiarito che il tecnico ha possibilità di determinare in maniera analitica un “nuovo prezzo”.

Procedura da seguire per l’asseverazione

Tra i chiarimenti forniti dal Ministero, di particolare rilevanza quello riguardante la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto.

Al riguardo il ministero precisa che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento:

1) ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI (prezziari individuati dal decreto Mise del 6 agosto 2020 “requisiti tecnici”, ovvero dall’articolo 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2022);

2) ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il DM 14 febbraio 2022.

Ne consegue che, specifica il Ministero, il DM 14 febbraio 2022 non ha impatto sulla verifica di cui al punto 1).

Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione), mentre il controllo rispetto al DM 14 febbraio 2022 comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta.

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